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- Dal 1° luglio credito di imposta su pagamenti elettronici
- Bonus Coronavirus in busta paga per i lavoratori dipendenti che a marzo si sono recati in sede senza poter usufruire di smart working.
- Prorogato all'11 maggio lo stop a udienze e termini.
- Fondazione Enasarco: dal 3 aprile contributi straordinari a tutti gli agenti, rappresentanti di commercio e ai consulenti finanziari con reddito per l’anno 2018 non superiore a 40.000.
- Lo Studio non accetterà incarichi professionali contro operatori sanitari impegnati a combattere il Covid-19.
- Il Mef cambia idea: gli agenti e rappresentanti ammessi al bonus previsto dall'art.24 del decreto Cura Italia.
- Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto 'CURA ITALIA', le principali misure previste.
- Decreto fiscale 2020: possibile custodia cautelare in carcere in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi, confisca di tutti quei beni di cui il condannato non è in grado di giustificarne la provenienza e di cui risulta essere titolare.
- Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, le novità: stretta su rimborsi e compensazioni. Sanzione scarto modello F24.
- Decreto Fiscale 2020: salta l’obbligo di conto corrente dedicato per professionisti e semplificati
Dal 1° luglio credito di imposta su pagamenti elettronici
A partire dal 1° luglio imprese e i liberi professionisti, con ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente fino a 400.000 euro, che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, possono fruire di un credito d’imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate verso consumatori finali. Il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente, secondo il principio di cassa. Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio. Inoltre, dovranno inviare agli esercenti, tramite posta elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un'apposita comunicazione con l'indicazione dei seguenti dati: - il codice fiscale dell’esercente; - il mese e l’anno di addebito; - il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; - il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento; - l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali; - l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.© 2020 . Studio Associato Legale e Commerciale Carini e Lissandrin - P.IVA 00937120426 - Privacy